Regolamento
Art. 1) Sulla presidenza dell'Assemblea per il Rinnovo delle Cariche.
L'Assemblea per il Rinnovo delle Cariche è presieduta dal Presidente uscente, o dal Decano, ove il Presidente uscente dovesse risultare incompatibile per la ricandidatura.
Art. 2) Sulla discussione delle candidature.
Nella formulazione dell'O.d.G. della Assemblea per il Rinnovo delle Cariche, il punto sulla votazione viene preceduto dal punto "Discussione delle Candidature".
Art. 3) Sulla nomina delle Commissioni Elettorali.
Alla fine della discussione sulle candidature l'Assemblea Generale elegge la Commissione Elettorale che provvede a tutte le operazioni per la votazione, ivi compresa la verifica delle deleghe e lo scrutinamento finale. Il ruolo di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con quello di candidato.
Art. 4) Della nomina della Commissione per la Promozione delle Candidature.
Allo scopo di assicurare una ampia partecipazione e facilitare lo svolgimento delle procedure per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e delle Commissioni Istruttorie di cui all'Art. 2 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci provvede a nominare una commissione di 3 componenti, che resta in carica per 2 anni. Tale nomina, attraverso i Rappresentanti di Sede, promuove la formulazione delle candidature a Presidente e Vice Presidente e divulga i risultati del proprio lavoro, comunicandoli alle varie sedi entro il 1° giugno dell'anno in cui sono previste le votazioni. Eventuali nuove proposte devono essere comunicate dalle Sedi alla Commissione entro e non oltre il 15 giugno. La Commissione conclude i propri lavori entro e non oltre il 30 giugno comunicando i risultati alle Sedi per le discussioni di competenza.
Art. 5) Sull'elenco dei membri del Gruppo.
L'elenco dei membri del Gruppo, divisi per Sedi, è tenuto dal Presidente e fa parte dell'archivio del Gruppo.
Art. 6) Sulla conservazione degli atti del Gruppo.
Il Presidente mantiene un archivio di tutti i documenti relativi al Gruppo, sia diretti all'interno (convocazioni, verbali, circolari ai rappresentanti di sede, e simili), sia all'esterno (altri gruppi, M.U.R.S.T., E.C.C.). Alla nomina del suo successore, il presidente uscente consegna l'archivio stesso.
I Rappresentanti di Sede hanno funzione analoga per i documenti ricevuti dalla Sede o prodotti da Essa. Il loro archivio è consegnato al loro successore.
Art. 7) Disciplina di approvazione dei Verbali delle riunioni.
I Verbali delle Riunioni dell'Assemblea Generale o dei Rappresentanti di Sede, se non approvati alla fine della Riunione, vengono diramati entro 20 giorni dalla data della Riunione a tutti i Rappresentanti di Sede, che li renderanno immediatamente noti ai membri della Sede stessa. I partecipanti a ciascuna delle riunioni verbalizzate hanno diritto a chiedere rettifica del verbale stesso entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, mandando la richiesta al Presidente.
Art. 8) Sui doveri dei Rappresentanti di Sede.
I Rappresentanti di Sede devono tenere aggiornato l'elenco dei membri della Sede, comunicando al Presidente le variazioni, non appena avvenute. Tale elenco fa parte dell'archivio della sede. I rappresentanti danno ai nuovi membri copia dello Statuto e del Regolamento.
Art. 9) Sull'obbligo delle comunicazioni di variazione di indirizzo.
Ad ogni Rappresentante di Sede è fatto obbligo di indicare un sostituto e di informare il Presidente sulle variazioni di indirizzo.
Art. 10) Sulla Giunta del Presidente.
Il Presidente eletto nomina la Giunta che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni. Della Giunta fanno parte i Vice Presidenti.
Art. 11) Modifiche al presente regolamento.
Il presente Regolamento è modificabile secondo le norme disposte dall'Art. 10 dello Statuto, convocando, con anticipo di almeno 30 giorni, l'Assemblea Generale e diramando contestualmente copia delle modifiche proposte.
Art. 12) Dell'istituto della cooptazione.
Possono altresì far parte del gruppo, in qualità di cooptati, i docenti, i ricercatori e gli assimilati del ruolo ad esaurimento, che svolgono attività didattica nella facoltà di Ingegneria.
L'art 10 è stato approvato all'unanimità con 133 voti nella seduta del 10.9.2001 a Cernobbio.