GRUPPO DI INGEGNERIA INFORMATICA - ING-INF/O5

Statuto

Art.1

Fanno parte del Gruppo di Ingegneria Informatica (GII) i docenti ed i ricercatori universitari inquadrati nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05, nonché quelli inquadrati nel settore disciplinare INF/01 afferenti a Facoltà di Ingegneria, che ne facciano richiesta accettando il presente Statuto ed i Regolamenti del Gruppo.

Art.2

Sono organi del Gruppo:

Art.3

L'Assemblea Generale è formata dai Membri del Gruppo, è convocata almeno una volta ogni 12 mesi dal Presidente, sentiti i Vice-Presidenti.

Essa elegge con scrutinio segreto per una durata di 24 mesi sia il Presidente, sia i Vice-Presidenti.

Elegge anche le Commissioni Istruttorie (indicando il compito ed il tempo per portarlo a termine) e delibera circa le questioni interessanti il Gruppo.

Art.4

L'Assemblea Generale è validamente costituita e può deliberare quando è presente, o rappresentato, 1/5 del numero dei membri che non hanno giustificato la loro assenza.

Ogni membro può farsi rappresentare da qualunque altro membro, che possa votare anche per lui.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente con anticipo di 30 giorni, riducibile a 10 in caso di urgenza.

Art.5

Il Presidente promuove l'attività del Gruppo, cura i rapporti generali con l'esterno e con i membri.

Convoca e presiede le sedute dell'Assemblea Generale, della Giunta e dei Rappresentanti di Sede.

Art.6

La Giunta è composta dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dall'ultimo Presidente eletto diverso da quello attuale e da un massimo di 7 membri, indicati dal Presidente, sentiti i Vice-Presidenti.

La Giunta viene nominata dall'Assemblea, anche per via telematica.

La Giunta ha funzione istruttoria e ad essa possono essere delegati compiti specifici.

Art.7

Il Presidente può convocare, con anticipo ordinario di 15 giorni, riunioni dei Rappresentanti di sede, per questioni da trattare o da istruire nell'ambito delle sedi stesse.

In caso di urgenza l'anticipo si riduce a 7 giorni.

Art.8

Le Commissioni Istruttorie possono essere nominate dall'Assemblea Generale o dalla Giunta.

Sono convocate in via ordinaria con un anticipo di 15 giorni, riducibili a 7 in caso di urgenza.

Art.9

I Rappresentanti di Sede sono eletti fra i membri del Gruppo di ciascuna Università a scrutinio segreto.

Ciascun Rappresentante di sede funge da tramite per le comunicazioni fra gli organi del Gruppo ed i membri di quella sede.

In occasione delle convocazioni delle riunioni dei Rappresentanti di sede, si fa carico di informare, secondo le modalità ritenute più opportune, i membri della sede al fine di raccogliere opinioni, richieste e pareri da riportare alla riunione.

Art.10

Il presente Statuto può essere modificato con la maggioranza qualificata dei 2/3 dell'Assemblea Generale.

Le proposte di modifica devono essere diramate contestualmente alla convocazione dell'Assemblea.